Art. 46 · Misure provvisorie: relazione annuale

Art. 46

Misure provvisorie: relazione annuale

In vigore dal 26 mar 2014
Misure provvisorie: relazione annuale 1.   Qualora preveda di attuare o di continuare ad attuare misure provvisorie, il gestore del sistema di trasporto prepara una relazione nella quale precisa: a) una descrizione del livello di sviluppo e della liquidità del mercato del gas all’ingrosso di breve termine al momento della preparazione della relazione, che indichi, tra l’altro, le seguenti informazioni, se a disposizione del gestore del sistema di trasporto: i) il numero delle transazioni concluse presso il punto di scambio virtuale e il numero delle transazioni in generale; ii) lo scarto denaro/lettera e i volumi delle offerte di acquisto e di vendita; iii) il numero di controparti che hanno accesso al mercato all’ingrosso del gas di breve termine; iv) il numero di controparti attive sul mercato del gas all’ingrosso di breve termine durante uno specifico periodo di tempo; b) le misure provvisorie da applicare; c) le ragioni che hanno determinato l’applicazione delle misure provvisorie: i) una spiegazione della necessità di tali misure in considerazione del livello di sviluppo del mercato del gas all’ingrosso di breve termine di cui alla lettera b); ii) una valutazione delle modalità in cui tali misure incrementeranno la liquidità del mercato del gas all’ingrosso di breve termine; d) un’identificazione delle disposizioni che verranno adottate per eliminare le misure provvisorie, compresi i criteri per la loro applicazione e una valutazione della relativa tempistica. 2.   Il gestore del sistema di trasporto consulta le parti interessate in merito alla relazione. 3.   In seguito alla consultazione, il gestore del sistema di trasporto sottopone la relazione all’autorità nazionale di regolamentazione per l’approvazione. La prima relazione è presentata entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e le successive relazioni con l’aggiornamento, se del caso, sono presentate annualmente. 4.   L’autorità nazionale di regolamentazione adotta e pubblica una decisione motivata entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione completa. Tale decisione è notificata senza indugio all’agenzia e alla Commissione. Nel decidere in merito all’approvazione della relazione, l’autorità nazionale di regolamentazione valuta le sue conseguenze sull’armonizzazione dei sistemi di bilanciamento e su una maggiore integrazione del mercato che assicurino la non discriminazione, una concorrenza efficace e l’efficiente funzionamento del mercato del gas. 5.   Si applica la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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