Art. 44 · Condizioni per l’erogazione di un servizio di flessibilità del linepack

Art. 44

Condizioni per l’erogazione di un servizio di flessibilità del linepack

In vigore dal 26 mar 2014
Condizioni per l’erogazione di un servizio di flessibilità del linepack 1.   Il servizio di flessibilità del linepack può essere erogato solo se sono soddisfatti i seguenti criteri: a) il gestore del sistema di trasporto non ha necessità di sottoscrivere contratti con altri fornitori di servizi infrastrutturali, come un gestore di sistemi di stoccaggio o di sistemi GNL, ai fini della fornitura di un servizio di flessibilità del linepack; b) i ricavi generati dal gestore del sistema di trasporto tramite l’erogazione del servizio di flessibilità del linepack sono almeno equivalenti alle spese sostenute o da sostenere nell’ambito dell’erogazione di tale servizio; c) il servizio di flessibilità del linepack è offerto in maniera trasparente e non discriminatoria e può essere offerto utilizzando meccanismi concorrenziali; d) il gestore del sistema di trasporto non può addebitare, direttamente o indirettamente, a un utente della rete le eventuali spese sostenute per l’erogazione di un servizio di flessibilità del linepack, se tale utente della rete non ha sottoscritto un contratto a tal fine; e) l’erogazione di un servizio di flessibilità del linepack non ha un effetto negativo sugli scambi transfrontalieri. 2.   Il gestore del sistema di trasporto dà la priorità alla riduzione degli obblighi infragiornalieri rispetto alla fornitura di un servizio di flessibilità del linepack.
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