Art. 43 · Disposizioni generali

Art. 43

Disposizioni generali

In vigore dal 26 mar 2014
Disposizioni generali 1.   Un gestore del sistema di trasporto può offrire agli utenti della rete un servizio di flessibilità del linepack dopo l’approvazione delle relative condizioni contrattuali dall’autorità nazionale di regolamentazione. 2.   Le condizioni applicabili a un servizio di flessibilità del linepack sono coerenti con la responsabilità degli utenti della rete di bilanciare le immissioni e i prelievi nel giorno gas. 3.   Il servizio di flessibilità del linepack è limitato al livello di flessibilità del linepack disponibile nella rete di trasporto e considerato dal gestore del sistema di trasporto come non necessario allo svolgimento della funzione di trasporto. 4.   Il gas immesso e prelevato dalla rete di trasporto dagli utenti della rete nell’ambito di tale servizio viene preso in considerazione ai fini del calcolo del quantitativo di sbilancio giornaliero. 5.   Il meccanismo di neutralità definito al capo VII non si applica al servizio di flessibilità del linepack, salvo se diversamente deciso dall’autorità nazionale di regolamentazione. 6.   Gli utenti della rete comunicano al gestore del sistema di trasporto interessato l’uso del servizio di flessibilità del linepack, notificando le nomine e le rinomine. 7.   Il gestore del sistema di trasporto può astenersi dal richiedere che gli utenti della rete presentino le nomine e rinomine di cui al paragrafo 6 se la mancanza di tale notifica non reca pregiudizio allo sviluppo del mercato del gas all’ingrosso di breve termine e il gestore del sistema di trasporto dispone di informazioni sufficienti per fornire un’allocazione precisa dell’uso del servizio di flessibilità del linepack il giorno gas successivo.
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