Art. 41 · Obblighi informativi in capo ai gestori del sistema di distribuzione nei confronti della parte responsabile delle previsioni

Art. 41

Obblighi informativi in capo ai gestori del sistema di distribuzione nei confronti della parte responsabile delle previsioni

In vigore dal 26 mar 2014
Obblighi informativi in capo ai gestori del sistema di distribuzione nei confronti della parte responsabile delle previsioni 1.   I gestori del sistema di distribuzione sono tenuti a fornire alla parte responsabile delle previsioni informazioni sufficienti e aggiornate ai fini dell’applicazione della metodologia per la previsione dei prelievi degli utenti della rete misurati su base non giornaliera di cui all’, paragrafo 2. Tali informazioni vengono fornite tempestivamente nel rispetto delle tempistiche indicate dalla parte responsabile delle previsioni per poter rispondere adeguatamente alle loro esigenze. 2.   Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alla variante 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:312:oj#art-41