Art. 38
Analisi costi/benefici
In vigore dal 26 mar 2014
Analisi costi/benefici
1. Entro due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, i gestori dei sistemi di trasporto valutano i costi e i benefici relativamente ai seguenti aspetti:
a)
incremento della frequenza delle informazioni trasmesse agli utenti della rete;
b)
riduzione dei tempi relativi alla trasmissione delle informazioni;
c)
miglioramento nella precisione delle informazioni fornite.
Tale analisi dei costi/benefici specifica la ripartizione dei costi e dei benefici tra le categorie delle parti coinvolte.
2. Il gestore del sistema di trasporto consulta le parti interessate su tale valutazione, in cooperazione con i gestori dei sistemi di distribuzione eventualmente coinvolti.
3. Sulla base dei risultati della consultazione, l’autorità nazionale di regolamentazione decide in merito a eventuali cambiamenti relativamente alla trasmissione delle informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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