Art. 37 · Immissioni e prelievi dopo il giorno gas

Art. 37

Immissioni e prelievi dopo il giorno gas

In vigore dal 26 mar 2014
Immissioni e prelievi dopo il giorno gas 1.   Entro la fine del giorno gas G+1 il gestore del sistema di trasporto fornisce a ciascun utente della rete un’allocazione iniziale per le immissioni e i prelievi nel giorno G e un quantitativo iniziale di sbilancio giornaliero: a) per lo scenario di base e per la variante 1 dei modelli di informazioni, tutto il gas fornito al sistema di distribuzione viene allocato; b) per la variante 2 del modello di informazioni, i prelievi misurati su base non giornaliera sono pari alla previsione dei prelievi misurati su base non giornaliera fornita all’utente della rete nel giorno precedente; c) per la variante 1 del modello di informazioni, l’allocazione iniziale e un quantitativo iniziale di sbilancio giornaliero sono considerati l’allocazione finale e il quantitativo finale di sbilancio giornaliero. 2.   Qualora si applichi una misura provvisoria ai sensi degli articoli da 47 a 51, l’allocazione iniziale e una quantità iniziale di sbilancio giornaliero possono essere fornite entro tre giorni gas dal giorno gas G nel caso in cui non sia possibile, sul piano tecnico o operativo, conformarsi al paragrafo 1. 3.   Il gestore del sistema di trasporto comunica a ciascun utente della rete l’allocazione definitiva delle immissioni e dei prelievi e il quantitativo definitivo di sbilancio giornaliero entro un periodo di tempo definito dalle norme nazionali di applicazione.
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