Art. 33 · Disposizioni generali

Art. 33

Disposizioni generali

In vigore dal 26 mar 2014
Disposizioni generali 1.   Se non già fornite dal gestore del sistema di trasporto conformemente all’allegato I, punto 3.1.2, del regolamento (CE) n. 715/2009, questi fornisce tutte le informazioni di cui all’ nella seguente maniera: a) sul sito web o su altri sistemi del gestore del sistema di trasporto che rendono disponibili le informazioni in formato elettronico; b) accessibili agli utenti della rete a titolo gratuito; c) facilmente usufruibili; d) chiare, quantificabili e di facile accesso; e) fornite in modo non discriminatorio; f) fornite utilizzando unità coerenti in kWh o kWh/g e kWh/h; g) espresse nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato membro e in inglese. 2.   Qualora una quantità misurata non possa essere rilevata da un misuratore, si può utilizzare un valore sostitutivo. Tale valore sostitutivo è utilizzato come riferimento alternativo, senza bisogno di un’ulteriore garanzia da parte del gestore del sistema di trasporto. 3.   L’accesso alle informazioni non va inteso come fornitura di garanzie specifiche, al di là della messa a disposizione di tali dati in un determinato formato e mediante uno strumento definito quale un sito o un indirizzo web e del relativo accesso degli utenti della rete a tali informazioni in condizioni normali di utilizzo. In nessun caso i gestori del sistema di trasporto sono tenuti a fornire ulteriori garanzie, in particolare in relazione ai sistemi informatici degli utenti della rete. 4.   L’autorità nazionale di regolamentazione decide in merito a un modello di informazioni per zona di bilanciamento. Per la trasmissione di informazioni relative alle immissioni e ai prelievi misurati su base infragiornaliera, si applicano le stesse regole a tutti i modelli. 5.   Per le zone di bilanciamento ove si intende applicare la variante 2 del modello di informazioni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, il gestore del sistema di trasporto o l’autorità di regolamentazione nazionale, a seconda dei casi, conduce una consultazione preventiva del mercato.
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