Art. 32 · Obblighi informativi in capo al gestore del sistema di trasporto nei confronti degli utenti della rete

Art. 32

Obblighi informativi in capo al gestore del sistema di trasporto nei confronti degli utenti della rete

In vigore dal 26 mar 2014
Obblighi informativi in capo al gestore del sistema di trasporto nei confronti degli utenti della rete Le informazioni fornite agli utenti della rete dal gestore del sistema di trasporto si riferiscono ai seguenti aspetti: 1) la situazione generale della rete di trasporto, in conformità al punto 3.4, paragrafo 5, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009; 2) le azioni di bilanciamento del gestore del sistema di trasporto di cui al capo III; 3) le immissioni e i prelievi effettuati dall’utente della rete per il giorno gas ai sensi degli articoli da 33 a 42.
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