Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 26 mar 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 715/2009, all’ del regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 (6), e all’ della direttiva 2009/73/CE. Si applicano, inoltre, le definizioni seguenti. Si intende per: 1) «zona di bilanciamento», un sistema entry-exit cui si applica uno specifico regime di bilanciamento e che può comprendere sistemi di distribuzione o parte di essi; 2) «azione di bilanciamento», un’azione mediante la quale il gestore del sistema di trasporto modifica il flusso del gas in immissione o in prelievo nella o dalla rete di trasporto, ad eccezione delle azioni relative al gas non contabilizzato come gas prelevato dal sistema e al gas utilizzato dal gestore del sistema di trasporto per il funzionamento del sistema; 3) «corrispettivo di neutralità per il bilanciamento», corrispettivo pari alla differenza tra gli importi che il gestore del sistema di trasporto ha ricevuto o deve ricevere e quelli che egli ha pagato o deve pagare in relazione all’espletamento delle sue attività di bilanciamento e che deve essere ricevuto o versato dagli utenti della rete interessati; 4) «piattaforma di scambio», piattaforma elettronica fornita e gestita da un gestore della piattaforma di scambio attraverso cui le controparti possono presentare e accettare, con diritto di modifica e cancellazione, offerte di vendita e di acquisto per il gas necessario a far fronte alle fluttuazioni di breve termine della domanda o dell’offerta di gas, conformemente ai termini e alle condizioni applicabili alla piattaforma di scambio e che il gestore del sistema di trasporto è tenuto ad osservare nell’intraprendere azioni di bilanciamento; 5) «controparte», un utente della rete o un gestore del sistema di trasporto che abbiano sottoscritto un contratto con il gestore della piattaforma di scambio e che soddisfino le condizioni necessarie ad eseguire transazioni sulla piattaforma di scambio; 6) «piattaforma di bilanciamento», piattaforma di scambio in cui il gestore del sistema di trasporto è controparte per tutti gli scambi; 7) «servizio di bilanciamento», servizio fornito ad un gestore di sistema di trasporto attraverso un contratto di fornitura di gas necessario a far fronte alle fluttuazioni di breve termine della domanda o dell’offerta di gas, che non è un prodotto di breve termine standard; 8) «quantità confermata», la quantità di gas confermata da un gestore di rete di trasporto il cui flusso deve essere programmato o riprogrammato per il giorno gas G; 9) «onere di sbilancio giornaliero», importo che un utente della rete paga o riceve in relazione ad un quantitativo di sbilancio giornaliero; 10) «misurato su base giornaliera», il quantitativo di gas misurato e rilevato una volta al giorno gas; 11) «misurato su base infragiornaliera», il quantitativo di gas misurato e rilevato almeno due volte nell’arco dello stesso giorno gas; 12) «misurato su base non giornaliera», il quantitativo di gas misurato e rilevato meno di una volta al giorno gas; 13) «portafoglio di bilanciamento», un insieme di immissioni e prelievi di un utente della rete; 14) «quantitativo notificato», quantità di gas trasferita tra un gestore di sistema di trasporto e uno o più utenti della rete o portafogli di bilanciamento, 15) «allocazione», quantità di gas attribuita ad un utente della rete da un gestore di sistema di trasporto come immissione o prelievo espresso in kWh ai fini della determinazione del quantitativo di sbilancio giornaliero; 16) «ciclo di rinomine» (re-nomination), processo effettuato dal gestore del sistema di trasporto per fornire ad un utente della rete il messaggio relativo ai quantitativi confermati a seguito del ricevimento di un nuovo programma di trasporto (rinomina); 17) «corrispettivo infragiornaliero», corrispettivo prelevato da un gestore di sistema di trasporto da un utente della rete o ad essi versato in relazione ad un obbligo infragiornaliero; 18) «obbligo infragiornaliero», insieme di norme relative alle immissioni e ai prelievi infragiornalieri effettuati dagli utenti della rete imposte da un gestore di sistema di trasporto agli utenti della rete; 19) «scenario di base», modello per la trasmissione di informazioni in base al quale le informazioni relative ai prelievi misurati su base non giornaliera consistono in previsioni a un giorno («day-ahead») e infragiornaliere; 20) «variante 1», modello per la trasmissione di informazioni in base al quale le informazioni relative ai prelievi misurati su base non giornaliera e su base giornaliera sono basate sulla ripartizione dei flussi misurati nel corso del giorno gas; 21) «variante 2», modello per la trasmissione di informazioni in base al quale le informazioni sui prelievi misurati su base non giornaliera sono basate su previsioni a un giorno («day-ahead»).
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