Art. 29 · Principi di neutralità

Art. 29

Principi di neutralità

In vigore dal 26 mar 2014
Principi di neutralità 1.   Il gestore del sistema di trasporto non guadagna né perde dalla riscossione o dal pagamento di oneri di sbilancio, corrispettivi infragiornalieri, corrispettivi per azioni di bilanciamento e altri corrispettivi connessi alle sue attività di bilanciamento, che si considerano tutte attività intraprese dal gestore del sistema di trasporto per adempiere gli obblighi di cui al presente regolamento. 2.   Il gestore del sistema di trasporto comunica agli utenti della rete: a) qualsiasi costo e ricavo derivante dagli oneri di sbilancio giornaliero e dai corrispettivi infragiornalieri; b) qualsiasi costo e ricavo derivante dalle azioni di bilanciamento effettuate a norma dell’, a meno che l’autorità nazionale di regolamentazione consideri che tali costi e ricavi siano stati generati da inefficienze, conformemente alla normativa nazionale applicabile. Tale considerazione si basa su una valutazione che: i) dimostra in quale misura il gestore del sistema di trasporto avrebbe potuto ragionevolmente ridurre i costi sostenuti nello svolgimento dell’azione di bilanciamento; e ii) viene compiuta in riferimento alle informazioni, al tempo e agli strumenti a disposizione del gestore del sistema di trasporto al momento in cui ha deciso di intraprendere l’azione di bilanciamento; c) qualsiasi altro costo e ricavo connesso alle azioni di bilanciamento effettuate dal gestore del sistema di trasporto, a meno che l’autorità nazionale di regolamentazione consideri che tali costi e ricavi siano generati da inefficienze, conformemente alla normativa nazionale applicabile. 3.   Qualora venga attuato un incentivo per promuovere l’efficiente esecuzione di azioni di bilanciamento, la perdita finanziaria aggregata è limitata ai soli costi e ricavi inefficienti del gestore del sistema di trasporto. 4.   I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano i dati pertinenti riguardanti le spese aggregate di cui al paragrafo 1 e i corrispettivi di neutralità aggregati per il bilanciamento, almeno con la stessa frequenza con cui vengono fatturati agli utenti della rete i rispettivi oneri, e almeno una volta al mese. 5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, nello svolgimento delle proprie attività di bilanciamento, il gestore del sistema di trasporto può essere soggetto a un meccanismo di incentivazione a norma dell’.
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