Art. 26 · Requisiti per gli obblighi infragiornalieri

Art. 26

Requisiti per gli obblighi infragiornalieri

In vigore dal 26 mar 2014
Requisiti per gli obblighi infragiornalieri 1.   Il gestore del sistema di trasporto può proporre all’autorità nazionale di regolamentazione un obbligo infragiornaliero o una modifica dello stesso. Esso può combinare le caratteristiche dei diversi tipi di cui all’, a condizione che la proposta soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2. Il diritto del gestore del sistema di trasporto a presentare una proposta non pregiudica il diritto dell’autorità nazionale di regolamentazione ad adottare una decisione di propria iniziativa. 2.   Gli obblighi infragiornalieri soddisfano i seguenti criteri: a) un obbligo infragiornaliero e i relativi oneri infragiornalieri, se esistenti, non ostacolano indebitamente il commercio transfrontaliero e i nuovi utenti della rete che entrano nel mercato in questione; b) un obbligo infragiornaliero è applicato unicamente nel caso in cui gli utenti della rete dispongano di informazioni adeguate, prima dell’eventuale applicazione di un onere, riguardo alle immissioni e/o ai prelievi e dispongano di mezzi ragionevoli per reagire e gestire la loro esposizione; c) i costi principali che gli utenti della rete devono sostenere per i loro obblighi di bilanciamento riguardano la loro posizione alla fine del giorno gas; d) nella misura del possibile, gli oneri infragiornalieri riflettono i costi sostenuti dal gestore del sistema di trasporto per intraprendere le relative azioni di bilanciamento; e) un obbligo infragiornaliero non comporta come conseguenza il fatto che gli utenti della rete si ritrovino in una posizione finanziaria pari allo zero durante il giorno gas; f) i vantaggi derivanti dall’istituzione di un obbligo infragiornaliero in termini di funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto sono superiori a qualsiasi potenziale effetto negativo, anche sulla liquidità degli scambi nel punto di scambio virtuale. 3.   Il gestore del sistema di trasporto può proporre diversi obblighi infragiornalieri per categorie distinte di punti di entrata-uscita al fine di fornire incentivi migliori per diverse categorie di utenti della rete e di evitare sovvenzioni incrociate. Il diritto del gestore del sistema di trasporto a presentare una proposta non pregiudica il diritto dell’autorità nazionale di regolamentazione di adottare una decisione di propria iniziativa. 4.   Il gestore del sistema di trasporto consulta le parti interessate, comprese le autorità nazionali di regolamentazione, i gestori dei sistemi di distribuzione coinvolti e i gestori del sistema di trasporto nelle zone di bilanciamento adiacenti, in merito a qualsiasi obbligo infragiornaliero che intende introdurre, anche per quanto riguarda la metodologia e gli assunti utilizzati per giungere alla conclusione che l’obbligo soddisfa i criteri di cui al paragrafo 2. 5.   In seguito al processo di consultazione il gestore del sistema di trasporto produce un documento di raccomandazione che include la proposta definitiva e un’analisi degli aspetti seguenti: a) la necessità dell’obbligo infragiornaliero, tenendo conto delle caratteristiche della rete di trasporto e della flessibilità disponibile per il gestore del sistema di trasporto, tramite la compravendita di prodotti standardizzati di breve termine o l’uso di servizi di bilanciamento in conformità al capo III; b) le informazioni disponibili che consentono agli utenti della rete di gestire in maniera tempestiva le loro posizioni infragiornaliere; c) l’impatto finanziario previsto sugli utenti della rete; d) l’effetto sui nuovi utenti della rete che entrano nel mercato in questione, compreso qualsiasi impatto negativo indebito; e) l’effetto sul commercio transfrontaliero, compreso l’impatto potenziale sul bilanciamento nelle zone di bilanciamento adiacenti; f) l’impatto sul mercato del gas all’ingrosso di breve termine, compresa la liquidità; g) la natura non discriminatoria dell’obbligo infragiornaliero. 6.   Il gestore del sistema di trasporto presenta il documento di raccomandazione all’autorità nazionale di regolamentazione per l’approvazione della proposta in conformità alla procedura di cui all’. Parallelamente, il gestore del sistema di trasporto pubblica il suddetto documento di raccomandazione, fatti salvi gli obblighi di riservatezza cui può essere vincolato, e lo invia all’ENTSOG per conoscenza.
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