Art. 22 · Prezzo applicabile

Art. 22

Prezzo applicabile

In vigore dal 26 mar 2014
Prezzo applicabile 1.   Ai fini del calcolo degli oneri di sbilancio giornalieri di cui all’ il prezzo applicabile è determinato come segue: a) il prezzo marginale di vendita se il quantitativo dello sbilancio giornaliero è positivo (vale a dire quando le immissioni dell’utente della rete per il giorno gas in questione superano i prelievi per il medesimo giorno gas); oppure b) il prezzo marginale di acquisto se il quantitativo dello sbilancio giornaliero è negativo (vale a dire quando i prelievi dell’utente della rete per il giorno gas in questione superano le immissioni per il medesimo giorno gas). 2.   Il prezzo marginale di vendita e il prezzo marginale di acquisto sono calcolati per ciascun giorno gas conformemente ai seguenti elementi: a) il prezzo marginale di vendita è il più basso tra i seguenti: i) il prezzo più basso di tutte le vendite di prodotti title in cui il gestore del sistema di trasporto è coinvolto per il giorno gas; oppure ii) il prezzo medio ponderato del gas in tale giorno gas, da cui viene detratto un piccolo aggiustamento; b) il prezzo marginale di acquisto è il più elevato tra i seguenti: i) il prezzo più elevato di tutti gli acquisti di prodotti title in cui il gestore del sistema di trasporto è coinvolto per il giorno gas; oppure ii) il prezzo medio ponderato del gas in tale giorno gas, a cui viene sommato un piccolo aggiustamento. 3.   Al fine di determinare il prezzo marginale di vendita, il prezzo marginale di acquisto e il prezzo medio ponderato, gli scambi corrispondenti sono effettuati su piattaforme di scambio che vengono identificate preventivamente dal gestore del sistema di trasporto e approvate dall’autorità nazionale di regolamentazione. Il prezzo medio ponderato è equivalente al prezzo medio ponderato sull’energia degli scambi in prodotti title effettuati presso il punto di scambio virtuale in un giorno gas. 4.   Nei casi in cui non sia possibile applicare il paragrafo 2, lettere a) e b) per il calcolo di un prezzo marginale di vendita e/o di un prezzo marginale di acquisto, viene definita una regola di default. 5.   Previa approvazione da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione, il prezzo dei prodotti locational può essere preso in considerazione al fine di determinare il prezzo marginale di vendita, il prezzo marginale di acquisto e il prezzo medio ponderato, se proposto dal gestore del sistema di trasporto tenendo conto contemporaneamente della misura in cui il gestore del sistema di trasporto utilizza prodotti locational. 6.   Il piccolo aggiustamento: a) incentiva gli utenti della rete a bilanciare le immissioni e i prelievi; b) è progettato e applicato in maniera non discriminatoria, al fine di: i) non scoraggiare l’ingresso sul mercato; ii) non ostacolare lo sviluppo di mercati competitivi; c) non ha un impatto negativo sul commercio transfrontaliero; d) non causa un’eccessiva esposizione finanziaria degli utenti della rete a oneri di sbilancio. 7.   Il valore del piccolo aggiustamento può essere diverso nella determinazione del prezzo marginale di acquisto e del prezzo marginale di vendita. Il valore di tale piccolo aggiustamento non supera il dieci per cento del prezzo medio ponderato, a meno che il gestore del sistema di trasporto interessato possa giustificare un valore diverso all’autorità nazionale di regolamentazione e previa approvazione della medesima autorità a norma dell’.
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