Art. 2 · Campo di applicazione

Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 26 mar 2014
Campo di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle zone di bilanciamento del gas all’interno dei confini dell’Unione. 2.   Il presente regolamento non si applica alle zone di bilanciamento situate negli Stati membri che beneficiano di una deroga a norma dell’ della direttiva 2009/73/CE. 3.   Il presente regolamento non si applica alla riconciliazione necessaria tra le allocazioni e il consumo reale calcolato dalla lettura dei contatori del cliente finale una volta ottenuto. 4.   Il presente regolamento non si applica in situazioni di emergenza, quando il gestore del sistema di trasporto attua misure specifiche definite in virtù delle norme nazionali applicabili e sulla base del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas (5), se del caso. 5.   I rispettivi diritti e gli obblighi derivanti dal presente regolamento relativamente agli utenti della rete si applicano unicamente agli utenti della rete che hanno concluso un accordo legalmente vincolante che può consistere in un contratto di trasporto o di altra natura e che consenta loro di presentare notifiche di scambio in conformità all’.
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