Art. 19 · Disposizioni generali

Art. 19

Disposizioni generali

In vigore dal 26 mar 2014
Disposizioni generali 1.   Gli utenti della rete sono tenuti a pagare o hanno diritto di ricevere (a seconda del caso) oneri o corrispettivi di sbilancio in relazione al quantitativo del loro sbilancio giornaliero per ciascun giorno gas. 2.   Gli oneri di sbilancio giornalieri sono indicati separatamente nelle fatture del gestore del sistema di trasporto destinate agli utenti della rete. 3.   L’onere di sbilancio giornaliero riflette i costi e tiene conto dei prezzi associati alle azioni di bilanciamento del gestore del sistema di trasporto, se del caso, e del piccolo aggiustamento di cui all’, paragrafo 6.
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