Art. 15 · Procedura di rinomina nei punti di interconnessione

Art. 15

Procedura di rinomina nei punti di interconnessione

In vigore dal 26 mar 2014
Procedura di rinomina nei punti di interconnessione 1.   Un utente della rete ha facoltà di presentare rinomine entro il periodo di tempo riservato alle rinomine che inizia immediatamente dopo la scadenza per le conferme e si conclude non prima delle tre ore che precedono la fine del giorno gas G. Il gestore del sistema di trasporto avvia un ciclo di rinomine all’inizio di ogni ora del periodo dedicato alle rinomine. 2.   Il gestore del sistema di trasporto tiene conto dell’ultima rinomina ricevuta da un utente della rete prima dell’inizio del ciclo di rinomine. 3.   Il gestore del sistema di trasporto invia il messaggio relativo ai quantitativi confermati agli utenti della rete interessati entro due ore dall’inizio di ogni ciclo di rinomine. La modifica del flusso del gas acquista efficacia due ore dopo l’inizio del ciclo di rinomine tranne nei casi in cui: a) l’utente della rete richieda un’ora di inizio successiva; oppure b) il gestore del sistema di trasporto autorizzi un’ora di inizio anteriore. 4.   Qualsiasi modifica al flusso di gas è intesa acquistare efficacia all’inizio di ogni ora.
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