Art. 12 · Disposizioni generali

Art. 12

Disposizioni generali

In vigore dal 26 mar 2014
Disposizioni generali 1.   Il quantitativo di gas da specificare nelle nomine e rinomine, è espresso in kWh/g per le nomine e le rinomine su base giornaliera o in kWh/h per le nomine e le rinomine su base oraria. 2.   L’operatore del sistema di trasporto può esigere che gli utenti della rete forniscano altre informazioni sulle nomine e rinomine, aggiuntive a quelle previste dal presente regolamento, comprendenti, tra l’altro, una previsione precisa, aggiornata e sufficientemente dettagliata delle immissioni e dei prelievi in funzione del fabbisogno specifico del gestore del sistema di trasporto. 3.   Gli articoli da 13 a 16 relativi alle nomine e rinomine dei prodotti di capacità disaggregata si applicano, mutatis mutandis, alle nomine e rinomine singole di prodotti di capacità aggregata. I gestori del sistema di trasporto cooperano ai fini dell’attuazione delle norme sulle nomine e rinomine per i prodotti di capacità aggregata nei punti di interconnessione. 4.   Si applicano l’, paragrafo 3, e l’, paragrafo 1, fatta salva la norma relativa ai tempi di interruzione minimi di cui all’ del regolamento (UE) n. 984/2013, del 14 ottobre 2013, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione della capacità nei sistemi di trasporto del gas che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 (7).
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