Art. 10
Periodo transitorio
In vigore dal 21 mar 2014
Periodo transitorio
Il divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica nel periodo compreso tra il 1o maggio 2014 e il 30 aprile 2015 agli accordi già in vigore al 30 aprile 2014 che non rispondano alle condizioni di esenzione di cui al presente regolamento, ma che al 30 aprile 2014 rispondevano alle condizioni di esenzione di cui al regolamento (CE) n. 772/2004.
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