Art. 6

Art. 6

In vigore dal 17 mar 2014
1.   In deroga all', e a condizione che un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento nell'allegato I di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver accertato che: a) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I, e b) il pagamento non viola l', paragrafo 2. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.
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