Art. 8 · Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

Art. 8

Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

In vigore dal 13 mar 2014
Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento Gli importi risultanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscossi dall'AESFEM restano su un conto fruttifero aperto dal contabile dell'AESFEM fino al momento in cui diventano definitivi. Tali importi non sono iscritti nel bilancio dell'AESFEM, né registrati come disponibilità di bilancio. Una volta appurato che le sanzioni amministrative pecuniarie o le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono ormai definitive dopo l'esperimento di tutte le possibili contestazioni giuridiche, il contabile dell'AESFEM trasferisce alla Commissione gli importi in questione maggiorati di tutti gli interessi maturati. Gli importi sono quindi iscritti nel bilancio generale dell'Unione come entrate generali. Il contabile dell'AESFEM riferisce periodicamente all'ordinatore della DG MARKT sugli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento imposte e sulla relativa situazione.
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