Art. 3 · Diritto di essere ascoltati dall'AESFEM su sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza

Art. 3

Diritto di essere ascoltati dall'AESFEM su sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza

In vigore dal 13 mar 2014
Diritto di essere ascoltati dall'AESFEM su sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza 1.   Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a presentare all'AESFEM include almeno i documenti seguenti: — copia della sintesi dei risultati trasmessa al repertorio di dati sulle negoziazioni o alla persona oggetto delle indagini, — copia delle osservazioni scritte trasmesse dal repertorio di dati sulle negoziazioni o dalla persona oggetto delle indagini, — verbale dell'eventuale audizione. 2.   Se reputa incompleto il fascicolo trasmesso dal funzionario incaricato delle indagini, l'AESFEM glielo rimanda corredato di una richiesta motivata di documenti supplementari. 3.   Se, disponendo di un fascicolo completo, reputa che i fatti esposti nella sintesi dei risultati non paiano costituire una violazione secondo la definizione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, l'AESFEM decide di chiudere il caso e notifica la decisione in tal senso alle persone oggetto delle indagini. 4.   Se non condivide i risultati del funzionario incaricato delle indagini, l'AESFEM trasmette una nuova sintesi dei risultati alle persone oggetto delle indagini. La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui le persone oggetto delle indagini possono presentare osservazioni scritte. L'AESFEM non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione della decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 65 e 73 del regolamento (UE) n. 648/2012. L'AESFEM può anche invitare ad un'audizione le persone oggetto delle indagini cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall'AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche. 5.   Se condivide in tutto o in parte i risultati del funzionario incaricato delle indagini, l'AESFEM informa di conseguenza le persone oggetto delle indagini. L'informazione in tal senso fissa un termine ragionevole entro cui la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. L'AESFEM non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione della decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 65 e 73 del regolamento (UE) n. 648/2012. L'AESFEM può anche invitare ad un'audizione le persone oggetto delle indagini cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall'AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche. 6.   Se decide che la persona oggetto delle indagini ha commesso una o più violazioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, e ha adottato una decisione con cui è imposta una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 65, l'AESFEM notifica immediatamente tale decisione alla persona oggetto delle indagini.
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