Art. 5 · Opzione di mantenimento a): mantenimento percentuale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori

Art. 5

Opzione di mantenimento a): mantenimento percentuale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori

In vigore dal 13 mar 2014
Opzione di mantenimento a): mantenimento percentuale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori 1.   Il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento venduto o trasferito ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 può essere conseguito anche mediante: a) il mantenimento di almeno il 5 % del valore nominale di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate, purché il rischio di credito delle esposizioni abbia rango pari o subordinato rispetto al rischio di credito cartolarizzato per le stesse esposizioni. In caso di cartolarizzazione rotativa, ai sensi dell'articolo 242, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 575/2013, ciò avviene attraverso il mantenimento dell'interesse del cedente, quando l'interesse del cedente è pari ad almeno il 5 % del valore nominale di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate e ha rango pari o subordinato al rischio di credito cartolarizzato in relazione alle stesse esposizioni; b) la fornitura, nel contesto di un programma ABCP, di una linea di liquidità che può essere di rango senior nelle sequenze contrattuali dei flussi di cassa (waterfall) della cartolarizzazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) la linea di liquidità copre il 100 % del rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate; ii) la linea di liquidità copre il rischio di credito per tutto il tempo durante il quale il soggetto che mantiene l'interesse è tenuto a mantenere l'interesse economico per mezzo della linea di liquidità per la pertinente posizione verso la cartolarizzazione; iii) la linea di liquidità è fornita dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario dell'operazione di cartolarizzazione; iv) l'ente che si espone alla cartolarizzazione ha avuto accesso a informazioni appropriate che gli consentono di verificare che sono soddisfatti i punti i), ii) e iii); c) il mantenimento di un segmento verticale avente un valore nominale non inferiore al 5 % del valore nominale complessivo di tutti i segmenti emessi delle note.
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