Art. 22 · Informativa sul livello dell'impegno assunto di mantenere un interesse economico netto

Art. 22

Informativa sul livello dell'impegno assunto di mantenere un interesse economico netto

In vigore dal 13 mar 2014
Informativa sul livello dell'impegno assunto di mantenere un interesse economico netto 1.   Ai sensi dell'articolo 409 del regolamento (UE) n. 575/2013, il soggetto che mantiene l'interesse comunica agli investitori almeno le seguenti informazioni sul livello dell'impegno di mantenimento assunto: a) conferma dell'identità del soggetto che mantiene l'interesse e se mantiene l'interesse in qualità di cedente, promotore o prestatore originario; b) se per mantenere l'interesse economico netto sono state applicate le modalità di cui all'articolo 405, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013; c) eventuali modifiche delle modalità di mantenimento dell'interesse economico netto di cui alla lettera b), a norma dell', paragrafo 1, lettera d); d) la conferma del livello di mantenimento all'avvio dell'operazione e dell'impegno al mantenimento su base continuativa, che riguarda soltanto il rispetto su base continuativa dell'obbligo originario e non richiede dati sul valore attuale nominale o di mercato o su eventuali riduzioni di valore o svalutazioni dell'interesse mantenuto. 2.   Quando ad un'operazione di cartolarizzazione si applicano le esenzioni di cui all'articolo 405, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti che agiscono in qualità di cedenti, promotori o prestatori originari comunicano agli investitori le informazioni sull'esenzione applicabile. 3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adeguatamente documentate e messe a disposizione del pubblico, tranne in caso di operazioni bilaterali o private, per le quali la comunicazione privata è considerata sufficiente dalle parti. L'inclusione di una dichiarazione riguardante l'impegno al mantenimento nel prospetto relativo ai titoli emessi nel quadro del programma di cartolarizzazione è considerata un mezzo adeguato per soddisfare il requisito. 4.   L'informazione viene confermata anche dopo l'avvio dell'operazione, con la stessa regolarità della frequenza di segnalazione dell'operazione, almeno una volta l'anno e nelle seguenti circostanze: a) in caso di violazione dell'impegno di mantenimento di cui all'articolo 405, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; b) in caso di modifica significativa della performance della posizione verso la cartolarizzazione o delle caratteristiche di rischio della cartolarizzazione o delle esposizioni sottostanti; c) a seguito della violazione degli obblighi previsti nella documentazione relativa alla cartolarizzazione.
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