Art. 2 · Casi particolari di esposizione al rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione

Art. 2

Casi particolari di esposizione al rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione

In vigore dal 13 mar 2014
Casi particolari di esposizione al rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione 1.   L'ente che agisce come controparte di un derivato creditizio o come la controparte che fornisce la copertura o come fornitore della linea di liquidità per un'operazione di cartolarizzazione si considera esposto al rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione quando il derivato, la copertura o la linea di liquidità assumono il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate o delle posizioni verso la cartolarizzazione. 2.   Ai fini dell'applicazione degli articoli 405 e 406 del regolamento (UE) n. 575/2013, se una linea di liquidità soddisfa le condizioni di cui all'articolo 255, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, il fornitore di liquidità non è considerato esposto al rischio di credito della posizione verso la cartolarizzazione. 3.   Nel contesto di una ricartolarizzazione avente più di un livello o in una cartolarizzazione con operazioni sottostanti singole multiple, l'ente è considerato esposto unicamente al rischio di credito della singola posizione verso la cartolarizzazione o della singola operazione di cartolarizzazione verso la quale assume l'esposizione. 4.   Gli enti non sono considerati in violazione dell'articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013, ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, su base consolidata, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) il soggetto che detiene le posizioni verso la cartolarizzazione è stabilito in un paese terzo ed è incluso nel gruppo consolidato ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 575/2013; b) le posizioni verso la cartolarizzazione sono detenute nel portafoglio di negoziazione del soggetto di cui alla lettera a) a fini di attività di supporto agli scambi; c) le posizioni verso la cartolarizzazione non sono rilevanti rispetto al profilo di rischio complessivo del portafoglio di negoziazione del gruppo di cui alla lettera a) e non costituiscono una quota sproporzionata delle attività di negoziazione del gruppo.
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