Art. 19 · Esposizioni nel portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione

Art. 19

Esposizioni nel portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione

In vigore dal 13 mar 2014
Esposizioni nel portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione 1.   La detenzione di posizioni verso la cartolarizzazione rispettivamente nel portafoglio di negoziazione o esternamente ad esso non costituisce di per sé una giustificazione sufficiente per l'applicazione di politiche o procedure diverse o di un grado diverso di intensità della revisione per soddisfare gli obblighi di due diligence di cui all'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per determinare se debbano essere applicate politiche e procedure diverse o una diversa intensità di revisione, si tiene conto di tutti i fattori pertinenti che incidono in misura rilevante sul profilo di rischio di ciascuno dei portafogli e di ciascuna delle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione, compresi l'entità delle posizioni, l'impatto sulla base di capitale dell'ente in periodo di stress e la concentrazione dei rischi su un'operazione, un emittente o una classe di attività specifici. 2.   Gli enti assicurano che qualsiasi modifica rilevante che determina un aumento del profilo di rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione nel loro portafoglio di negoziazione ed esternamente ad esso sia adeguatamente riflessa in un'appropriata modifica delle procedure di due diligence per quanto riguarda dette posizioni verso la cartolarizzazione. Al riguardo, gli enti individuano nelle loro politiche e procedure formali relative al portafoglio di negoziazione e agli elementi esterni al portafoglio di negoziazione le circostanze che fanno scattare la revisione degli obblighi di due diligence.
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