Art. 14 · Mantenimento su base consolidata

Art. 14

Mantenimento su base consolidata

In vigore dal 13 mar 2014
Mantenimento su base consolidata L'ente che rispetta il requisito di mantenimento sulla base della situazione consolidata dell'ente creditizio impresa madre dell'UE, della società di partecipazione finanziaria dell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista dell'UE, ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, assicura, quando il soggetto che mantiene l'interesse non è più incluso nell'ambito della vigilanza su base consolidata, che una o più delle altre entità incluse nell'ambito della vigilanza su base consolidata assumano l'esposizione verso la cartolarizzazione, in modo da assicurare che l'obbligo continui a essere rispettato.
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