Art. 12
Divieto di copertura o vendita dell'interesse mantenuto
In vigore dal 13 mar 2014
Divieto di copertura o vendita dell'interesse mantenuto
1. L'obbligo di cui all'articolo 405, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 di non sottoporre l'interesse economico netto mantenuto ad attenuazione del rischio di credito, posizioni corte, altre coperture o vendita è applicato nel rispetto della finalità del requisito di mantenimento e tenendo conto della sostanza economica dell'operazione. Le coperture dell'interesse economico netto non sono considerate copertura ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e possono pertanto essere autorizzate solo quando non coprono il soggetto che mantiene l'interesse contro il rischio di credito delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute o delle esposizioni mantenute.
2. Il soggetto che mantiene l'interesse può utilizzare le esposizioni o le posizioni verso la cartolarizzazione mantenute a fini di garanzia del finanziamento, fintanto che tale uso non trasferisce a terzi il rischio di credito delle esposizioni o delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute.
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