Art. 6 · Linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra

Art. 6

Linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra

In vigore dal 12 mar 2014
Linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra Gli Stati membri e la Commissione determinano gli inventari dei gas a effetto serra di cui all', paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 525/2013, conformemente ai seguenti documenti: a) le linee guide per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories); b) la versione riveduta del 2013 dei metodi integrativi e degli orientamenti per le buone pratiche derivanti dal protocollo di Kyoto, elaborata dall'IPCC (IPCC 2013 Revised Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocol); c) il supplemento del 2013 sulle zone umide delle linee guide IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas inventories: Wetlands), per le attività di drenaggio e riumidificazione delle zone umide di cui all', paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 525/2013; d) le linee guida della convenzione UNFCCC per la redazione delle comunicazioni nazionali cui sono tenute le parti che figurano nell'allegato I, parte I, della convenzione (Guidelines for the preparation of national communications by Parties included in Annex I to the Convention, part I): linee guida della convenzione UNFCCC per la comunicazione degli inventari annuali definite nella decisione 24/CP.19 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC; e) le linee guida per la preparazione delle informazioni richieste dall' del protocollo di Kyoto (Guidelines for the preparation of the information required under Article 7 of the Kyoto Protocol), adottate dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto.
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