Art. 5 · Tempi per la cooperazione e il coordinamento durante il processo di comunicazione annuale e il processo di revisione in ambito UNFCCC

Art. 5

Tempi per la cooperazione e il coordinamento durante il processo di comunicazione annuale e il processo di revisione in ambito UNFCCC

In vigore dal 12 mar 2014
Tempi per la cooperazione e il coordinamento durante il processo di comunicazione annuale e il processo di revisione in ambito UNFCCC 1.   Lo Stato membro che intende trasmettere nuovamente il proprio inventario al segretariato della convenzione UNFCCC entro il 27 maggio trasmette prima detto inventario alla Commissione entro l'8 maggio. Le informazioni comunicate alla Commissione non sono diverse da quelle trasmesse al segretariato della convenzione UNFCCC. 2.   Lo Stato membro che intende trasmettere nuovamente il proprio inventario al segretariato della convenzione UNFCCC dopo il 27 maggio, con informazioni diverse da quelle già comunicate alla Commissione, comunica dette informazioni alla Commissione al massimo una settimana dopo averle trasmesse nuovamente al segretariato della convenzione UNFCCC. 3.   Lo Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni: a) le indicazioni ricevute dal gruppo di esperti incaricati della revisione dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra in merito a qualsiasi problema potenziale inerente ai requisiti di carattere vincolante, che potrebbe rendere necessario un adattamento o sollevare una questione di attuazione (il cosiddetto «Saturday paper»), al massimo una settimana dopo aver ricevuto le informazioni dal segretariato dell'UNFCCC; b) le correzioni delle stime delle emissioni di gas a effetto serra concordate tra lo Stato membro e il gruppo di esperti incaricati della revisione e apportate all'inventario dei gas a effetto serra presentato nel corso del processo di revisione, contenute nella risposta alle indicazioni di cui alla lettera a), al massimo una settimana dopo aver trasmesso detta risposta al segretariato dell'UNFCCC; c) il progetto di relazione individuale sulla revisione dell'inventario contenente gli aggiustamenti delle stime delle emissioni di gas a effetto serra oppure la questione riguardante l'attuazione qualora lo Stato membro non abbia risolto il problema sollevato dal gruppo di esperti incaricati della revisione, al massimo una settimana dopo aver ricevuto la relazione dal segretariato della convenzione UNFCCC; d) la risposta dallo Stato membro al progetto di relazione individuale sulla revisione dell'inventario nel caso in cui l'adattamento proposto non sia accettato, corredata di una sintesi nella quale lo Stato membro indica se accetta o respinge uno degli adattamenti proposti, al massimo una settimana dopo aver trasmesso la risposta al segretariato dell'UNFCCC; e) la relazione individuale definitiva sulla revisione dell'inventario, al massimo una settimana dopo averla ricevuta dal segretariato dell'UNFCCC; f) qualsiasi questione riguardante l'attuazione che sia stato presentata al comitato per il controllo dell'adempimento del protocollo di Kyoto, la notifica del suddetto comitato a procedere su una questione riguardante l'attuazione e tutti i risultati preliminari e le decisioni che il comitato e i suoi organi abbiano adottato riguardo allo Stato membro, al massimo una settimana dopo avere ricevuto detta notifica dal segretariato dell'UNFCCC. 4.   I servizi della Commissione forniscono a tutti gli Stati membri una sintesi delle informazioni di cui al paragrafo 3. 5.   I servizi della Commissione forniscono agli Stati membri le informazioni di cui al paragrafo 3 applicando tale paragrafo, mutatis mutandis, all'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra. 6.   Le eventuali correzioni di cui al paragrafo 3, lettera b), da apportare all'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra presentato sono effettuate in collaborazione con lo Stato membro interessato. 7.   Se nell'ambito del sistema di controllo della conformità del protocollo di Kyoto sono apportati adattamenti all'inventario dei gas a effetto serra di uno Stato membro, quest'ultimo concorda con la Commissione la propria risposta al processo di revisione in relazione agli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 525/2013, secondo il seguente calendario: a) entro i tempi previsti dal protocollo di Kyoto, qualora gli aggiustamenti delle stime riferite ad un unico anno o gli aggiustamenti cumulativi riferiti a più anni successivi del periodo di impegno per uno o più Stati membri comportino un adattamento dell'inventario dell'Unione dei gas serra tale da causare un'inadempienza degli obblighi in materia di metodo e di comunicazione delle informazioni stabiliti all', paragrafo 1, del protocollo di Kyoto ai fini delle disposizioni in materia di ammissibilità definite nelle linee guida adottate a norma dell' del protocollo di Kyoto; b) entro due settimane prima della presentazione dei seguenti documenti: i) la domanda, ai pertinenti organi del protocollo di Kyoto, di ripristino dell'ammissibilità; ii) la risposta alla decisione di procedere in merito a una questione riguardante l'attuazione o la risposta al risultato preliminare cui è giunto il comitato per il controllo dell'adempimento. 8.   Durante la settimana in cui è in corso la revisione dell'inventario dell'Unione condotta in ambito UNFCCC, gli Stati membri forniscono nel più breve tempo possibile le risposte alle domande poste dai revisori della convenzione UNFCCC in merito alle questioni di loro competenza a norma dell', paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.
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