Art. 4
Completamento dei dati
In vigore dal 12 mar 2014
Completamento dei dati
1. Le stime elaborate dalla Commissione relative ai dati mancanti nell'inventario dei gas a effetto serra di uno Stato membro, di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013, si fondano sui metodi e sui dati seguenti:
a)
se nel precedente anno di comunicazione lo Stato membro ha presentato, per la categoria di fonti interessata, una serie storica coerente di stime che non abbia subito adattamenti ai sensi dell', paragrafo 2, del protocollo di Kyoto e si verifica una delle seguenti situazioni:
i)
per l'anno X – 1 lo Stato membro ha presentato un inventario approssimativo dei gas a effetto serra, conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013, che include le stime dei dati mancanti, le stime si fondano sui dati di tale inventario approssimativo dei gas a effetto serra;
ii)
per l'anno X – 1 lo Stato membro non ha presentato un inventario approssimativo dei gas a effetto serra, conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013, ma l'Unione ha stimato le emissioni approssimative dei gas a effetto serra per l'anno X – 1 per gli Stati membri a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013, le stime si fondano sui dati di tale inventario approssimativo dell'Unione dei gas a effetto serra;
iii)
per le stime mancanti nel settore dell'energia, non è possibile utilizzare i dati dell'inventario approssimativo dei gas a effetto serra oppure non è opportuno in quanto si rischia di ottenere una stima molto imprecisa, le stime si fondano sui dati ottenuti a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
iv)
per le stime mancanti nei settori non energetici, non è possibile utilizzare i dati dell'inventario approssimativo dei gas a effetto serra oppure non è opportuno in quanto si rischia di ottenere una stima molto imprecisa, le stime si fondano su quelle ricavate applicando gli orientamenti tecnici sulle metodologie per gli adattamenti ai sensi dell', paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, senza applicare il fattore cautelativo di cui agli orientamenti medesimi;
b)
se in anni precedenti la stima per la categoria di fonti interessata è stata oggetto di adattamenti ai sensi dell', paragrafo 2, del protocollo di Kyoto e lo Stato membro non ha presentato una nuova stima, le stime si ricavano applicando il metodo di adattamento di base utilizzato dal gruppo di esperti incaricati della revisione e indicato negli orientamenti tecnici sulle metodologie per gli adattamenti ai sensi dell', paragrafo 2, del protocollo di Kyoto senza applicare il fattore cautelativo di cui agli orientamenti medesimi;
c)
se in anni precedenti la stima per la categoria interessata è stata oggetto di correzioni tecniche a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 525/2013 e lo Stato membro non ha presentato una nuova stima, le stime si ricavano applicando il metodo utilizzato dal gruppo di esperti incaricati della revisione tecnica per calcolare la correzione tecnica;
d)
se non è disponibile una serie storica coerente di stime per la categoria di fonti interessata e se la stima per la categoria di fonti non è stata oggetto di adattamenti a norma dell', paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, le stime si fondano sugli orientamenti tecnici per gli adattamenti, senza applicare il fattore cautelativo di cui agli orientamenti medesimi.
2. La Commissione prepara le stime di cui al paragrafo 1 entro il 31 marzo dell'anno di comunicazione in consultazione con lo Stato membro interessato.
3. Per garantire la coerenza tra l'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra e gli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri, lo Stato membro utilizza le stime di cui al paragrafo 1 per la comunicazione dei dati nazionali al segretariato della convenzione UNFCCC da effettuare entro il 15 aprile.
Storico versioni
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