Art. 3 · Programma di assicurazione e controllo della qualità dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra

Art. 3

Programma di assicurazione e controllo della qualità dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra

In vigore dal 12 mar 2014
Programma di assicurazione e controllo della qualità dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra 1.   Il programma di assicurazione e controllo della qualità attuato dall'Unione, di cui all', paragrafo 1, letteraa), del regolamento (UE) n. 525/2013, integra i programmi di assicurazione e controllo della qualità attuati dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati relativi alle attività, dei fattori di emissione e di altri parametri utilizzati per i rispettivi inventari nazionali dei gas ad effetto serra, anche mediante l'applicazione degli . 3.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente tutte le informazioni pertinenti provenienti dai loro archivi istituiti e gestiti conformemente al paragrafo 16, lettera a), dell'allegato alla decisione 19/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, qualora ne sorga la necessità nel corso della revisione in ambito UNFCCC dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra.
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