Art. 1 · Definizione di «esposizioni a rischi specifici rilevanti in termini assoluti» ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE

Art. 1

Definizione di «esposizioni a rischi specifici rilevanti in termini assoluti» ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE

In vigore dal 12 mar 2014
Definizione di «esposizioni a rischi specifici rilevanti in termini assoluti» ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE È considerata rilevante in termini assoluti l'esposizione dell'ente al rischio specifico degli strumenti di debito quando la somma di tutte le posizioni nette lunghe e corte, nella definizione di cui all'articolo 327 del regolamento (UE) n. 575/2013, è superiore a 1 000 000 000 EUR.
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