Art. 6
Estensioni e modifiche sostanziali all'AMA
In vigore dal 12 mar 2014
Estensioni e modifiche sostanziali all'AMA
1. È considerata sostanziale l'estensione o modifica all'AMA che soddisfa una delle condizioni seguenti:
a)
si configura come estensione descritta nell'allegato II, parte I, sezione 1;
b)
si configura come estensione descritta nell'allegato II, parte II, sezione 1;
c)
determina uno degli effetti seguenti:
i)
decremento del 10 % o più di uno degli elementi seguenti:
—
requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, su base consolidata, dell'ente impresa madre dell'UE;
—
requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo dell'ente che non è né impresa madre né filiazione;
ii)
decremento del 10 % o più di uno degli elementi seguenti:
—
requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, su base consolidata, dell'ente impresa madre che non è ente impresa madre dell'UE;
—
requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo della filiazione laddove l'impresa madre non sia stata autorizzata a ricorrere all'AMA.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), l'impatto dell'estensione o modifica è espresso, in conformità all', paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:
a)
al numeratore, la differenza, tra prima e dopo l'estensione o modifica, nei requisiti di fondi propri per il rischio operativo associati all'ambito di applicazione del modello AMA, su base consolidata se si tratta di un ente impresa madre dell'UE o a livello di ente se questo non è né impresa madre né filiazione;
b)
al denominatore, i requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, prima dell'estensione o modifica, su base consolidata se si tratta di un ente impresa madre dell'UE o a livello di ente se questo non è né impresa madre né filiazione.
Il calcolo si riferisce alla stessa data.
L'effetto sui requisiti di fondi propri è determinato in riferimento al solo impatto dell'estensione o modifica all'AMA, supponendo un profilo di rischio operativo costante.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto ii), l'impatto dell'estensione o modifica è espresso, in conformità all', paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:
a)
al numeratore, la differenza, tra prima e dopo l'estensione o modifica, nei requisiti di fondi propri per il rischio operativo associati all'ambito di applicazione del modello, su base consolidata se si tratta di un'impresa madre che non è ente impresa madre dell'UE o a livello di filiazione laddove l'impresa madre non sia stata autorizzata a ricorrere all'AMA;
b)
al denominatore, i requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, prima dell'estensione o modifica, su base consolidata se si tratta di un'impresa madre che non è ente impresa madre dell'UE o a livello di filiazione laddove l'impresa madre non sia stata autorizzata a ricorrere all'AMA.
Il calcolo si riferisce alla stessa data.
L'effetto sui requisiti di fondi propri è determinato in riferimento al solo impatto dell'estensione o modifica all'AMA, supponendo un profilo di rischio operativo costante.
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