Art. 6 · Estensioni e modifiche sostanziali all'AMA

Art. 6

Estensioni e modifiche sostanziali all'AMA

In vigore dal 12 mar 2014
Estensioni e modifiche sostanziali all'AMA 1.   È considerata sostanziale l'estensione o modifica all'AMA che soddisfa una delle condizioni seguenti: a) si configura come estensione descritta nell'allegato II, parte I, sezione 1; b) si configura come estensione descritta nell'allegato II, parte II, sezione 1; c) determina uno degli effetti seguenti: i) decremento del 10 % o più di uno degli elementi seguenti: — requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, su base consolidata, dell'ente impresa madre dell'UE; — requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo dell'ente che non è né impresa madre né filiazione; ii) decremento del 10 % o più di uno degli elementi seguenti: — requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, su base consolidata, dell'ente impresa madre che non è ente impresa madre dell'UE; — requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo della filiazione laddove l'impresa madre non sia stata autorizzata a ricorrere all'AMA. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), l'impatto dell'estensione o modifica è espresso, in conformità all', paragrafo 2, come coefficiente così calcolato: a) al numeratore, la differenza, tra prima e dopo l'estensione o modifica, nei requisiti di fondi propri per il rischio operativo associati all'ambito di applicazione del modello AMA, su base consolidata se si tratta di un ente impresa madre dell'UE o a livello di ente se questo non è né impresa madre né filiazione; b) al denominatore, i requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, prima dell'estensione o modifica, su base consolidata se si tratta di un ente impresa madre dell'UE o a livello di ente se questo non è né impresa madre né filiazione. Il calcolo si riferisce alla stessa data. L'effetto sui requisiti di fondi propri è determinato in riferimento al solo impatto dell'estensione o modifica all'AMA, supponendo un profilo di rischio operativo costante. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto ii), l'impatto dell'estensione o modifica è espresso, in conformità all', paragrafo 2, come coefficiente così calcolato: a) al numeratore, la differenza, tra prima e dopo l'estensione o modifica, nei requisiti di fondi propri per il rischio operativo associati all'ambito di applicazione del modello, su base consolidata se si tratta di un'impresa madre che non è ente impresa madre dell'UE o a livello di filiazione laddove l'impresa madre non sia stata autorizzata a ricorrere all'AMA; b) al denominatore, i requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, prima dell'estensione o modifica, su base consolidata se si tratta di un'impresa madre che non è ente impresa madre dell'UE o a livello di filiazione laddove l'impresa madre non sia stata autorizzata a ricorrere all'AMA. Il calcolo si riferisce alla stessa data. L'effetto sui requisiti di fondi propri è determinato in riferimento al solo impatto dell'estensione o modifica all'AMA, supponendo un profilo di rischio operativo costante.
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