Art. 5 · Modifiche al metodo IRB considerate non sostanziali

Art. 5

Modifiche al metodo IRB considerate non sostanziali

In vigore dal 12 mar 2014
Modifiche al metodo IRB considerate non sostanziali 1.   La modifica al metodo IRB che, seppur non sostanziale, deve essere notificata all'autorità competente a norma dell'articolo 143, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 è notificata con le modalità seguenti: a) almeno due mesi prima dell'attuazione, per le modifiche rispondenti a una delle seguenti condizioni: i) modifica descritta nell'allegato I, parte I, sezione 2; ii) modifica descritta nell'allegato I, parte II sezione 2; iii) modifica che determina un decremento di almeno il 5 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni; b) dopo l'attuazione, almeno a cadenza annuale, per tutte le altre modifiche. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'impatto della modifica è espresso, in conformità all', paragrafo 2, come coefficiente così calcolato: a) al numeratore, la differenza, tra prima e dopo la modifica, negli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni; b) al denominatore, gli importi, prima della modifica, delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni. Il calcolo si riferisce alla stessa data. L'effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio è determinato in riferimento al solo impatto della modifica al metodo IRB, supponendo esposizioni costanti.
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