Art. 5 · Procedure di svalutazione, di rivalutazione e di conversione

Art. 5

Procedure di svalutazione, di rivalutazione e di conversione

In vigore dal 12 mar 2014
Procedure di svalutazione, di rivalutazione e di conversione 1.   Ai fini dell', lettera b), e dell', paragrafo 2, lettera d), le disposizioni che disciplinano gli strumenti di classe 2 e gli altri strumenti rispettano le procedure e i tempi che i paragrafi da 2 a 14 prevedono per il calcolo del coefficiente di capitale primario di classe 1 e degli importi da svalutare, rivalutare o convertire. Le disposizioni che disciplinano gli strumenti aggiuntivi di classe 1 rispettano le procedure previste dal paragrafo 9 e dal paragrafo 13, lettera c), riguardo agli importi da svalutare, rivalutare o convertire. 2.   Se le disposizioni che disciplinano gli strumenti di classe 2 e gli altri strumenti ne prescrivono la conversione in strumenti del capitale primario di classe 1 al verificarsi dell'evento attivatore, tali disposizioni precisano uno dei seguenti elementi: a) il rapporto di tale conversione e un limite sulla conversione autorizzata; b) un intervallo all'interno del quale gli strumenti si convertono in strumenti del capitale primario di classe 1. 3.   Se le disposizioni che disciplinano gli strumenti prescrivono la svalutazione del valore nominale al verificarsi dell'evento attivatore, la svalutazione riduce stabilmente o in via temporanea tutti i seguenti elementi: a) il credito del possessore dello strumento nell'insolvenza o liquidazione dell'ente; b) l'importo da pagare nel caso di rimborso, anche anticipato, dello strumento; c) le distribuzioni effettuate sullo strumento. 4.   Le distribuzioni da corrispondere dopo una svalutazione si basano sull'importo nominale ridotto. 5.   La svalutazione o conversione degli strumenti genera, in base alla disciplina contabile applicabile, elementi ammissibili come elementi del capitale primario di classe 1. 6.   Se l'ente ha stabilito che il coefficiente di capitale primario di classe 1 è sceso al di sotto del livello che attiva la conversione o la svalutazione dello strumento, l'organo di gestione o qualsiasi altro organo competente dell'ente accerta senza indugio l'evento attivatore, e vi è l'obbligo irrevocabile di svalutazione o conversione dello strumento. 7.   L'importo aggregato degli strumenti da svalutare o convertire in caso di evento attivatore non è inferiore all'importo inferiore tra i seguenti: a) l'importo necessario per ripristinare appieno il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente alla percentuale in cui le disposizioni che disciplinano lo strumento hanno fissato l'evento attivatore; b) l'intero valore nominale dello strumento. 8.   In caso di evento attivatore, l'ente provvede a: a) informare i membri del personale cui sono stati attribuiti gli strumenti in questione come remunerazione variabile e le persone che ne conservano il possesso; b) svalutare il valore nominale degli strumenti o convertirli in strumenti di capitale primario di classe 1 al più presto, e comunque entro un mese conformemente ai requisiti di cui al presente articolo. 9.   Se l'evento attivatore si situa allo stesso livello per strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 e altri strumenti, la svalutazione o conversione del valore nominale si applica su base proporzionale a tutti i possessori di tali strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile. 10.   L'importo dello strumento da svalutare o convertire è soggetto a revisione indipendente. La revisione è portata a termine quanto prima, senza creare impedimenti all'ente in relazione alla svalutazione o alla conversione dello strumento. 11.   L'ente emittente strumenti che sono convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore provvede a che il suo capitale azionario autorizzato sia sempre sufficiente per convertire in azioni la totalità di detti strumenti convertibili nel caso di evento attivatore. L'ente è tenuto a disporre sempre della necessaria autorizzazione preventiva per l'emissione di strumenti del capitale primario di classe 1 nei quali, al verificarsi dell'evento attivatore, saranno convertiti gli strumenti in questione. 12.   L'ente emittente strumenti che sono convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore garantisce che non sussistano impedimenti procedurali a tale conversione dovuti all'atto costitutivo o allo statuto o ad altre disposizioni contrattuali. 13.   Perché la svalutazione di uno strumento sia considerata temporanea, devono essere soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) le rivalutazioni si basano sugli utili dopo che l'emittente dello strumento ha adottato una decisione formale con la quale si confermano gli utili finali; b) qualsiasi rivalutazione dello strumento o pagamento delle cedole sull'importo nominale ridotto sono effettuati a piena discrezione dell'ente, fatte salve le restrizioni di cui alle lettere c), d) ed e), senza che l'ente sia in alcun modo obbligato a effettuare o accelerare una rivalutazione in circostanze specifiche; c) la rivalutazione è applicata proporzionalmente agli strumenti aggiuntivi di classe 1, agli strumenti di classe 2 e agli altri strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile svalutati; d) l'importo massimo da attribuire alla somma tra la rivalutazione degli strumenti di classe 2 e degli altri strumenti e il pagamento delle cedole sull'importo nominale ridotto è uguale all'utile dell'ente moltiplicato per l'importo ottenuto dividendo l'importo determinato al punto i) per l'importo determinato al punto ii): i) somma dei valori nominali prima della svalutazione di tutti gli strumenti di classe 2 e altri strumenti dell'ente svalutati; ii) somma dei fondi propri e dell'importo nominale degli altri strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile dell'ente; e) la somma tra le rivalutazioni e i pagamenti delle cedole sull'importo nominale ridotto è trattata come un pagamento che porta alla riduzione del capitale primario di classe 1 ed è soggetta, insieme ad altre distribuzioni sugli strumenti di capitale primario di classe 1, alle restrizioni concernenti l'ammontare massimo distribuibile di cui all'articolo 141, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE. 14.   Ai fini del paragrafo 13, lettera d), il calcolo è effettuato nel momento in cui si procede alla rivalutazione.
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