Art. 4 · Condizioni relative a categorie di altri strumenti

Art. 4

Condizioni relative a categorie di altri strumenti

In vigore dal 12 mar 2014
Condizioni relative a categorie di altri strumenti 1.   Poste le condizioni stabilite all', paragrafo 1, lettera c), gli altri strumenti rispondono alle condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto ii), della direttiva 2013/36/UE in ciascuno dei casi seguenti: a) soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2; b) sono collegati a uno strumento aggiuntivo di classe 1 o a uno strumento di classe 2 e soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3; c) sono collegati a uno strumento che, se non fosse stato emesso dall'impresa madre dell'ente sfuggente all'ambito del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, sarebbe uno strumento aggiuntivo di classe 1 o uno strumento di classe 2, e soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4. 2.   Le condizioni cui rimanda il paragrafo 1, lettera a), sono le seguenti; a) gli altri strumenti sono emessi direttamente dall'ente o tramite un soggetto incluso nell'ambito del consolidamento di gruppo a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché sia ragionevole attendersi che una variazione della qualità creditizia dell'emittente determini un'analoga variazione della qualità creditizia dell'ente che utilizza gli altri strumenti ai fini della remunerazione variabile; b) le disposizioni che disciplinano gli altri strumenti non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i pagamenti programmati delle distribuzioni o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente; c) al momento dell'attribuzione come remunerazione variabile, la durata residua degli altri strumenti è uguale o superiore alla somma dei periodi di differimento e dei periodi di mantenimento che si applicano in base all'attribuzione degli strumenti in questione; d) le disposizioni che disciplinano gli strumenti prevedono che, al verificarsi dell'evento attivatore, il valore nominale degli strumenti sia svalutato stabilmente o in via temporanea o che gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1; e) l'evento attivatore di cui alla lettera d) si verifica quando il coefficiente del capitale primario di classe 1 dell'ente emittente, di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, scende al di sotto di uno dei seguenti valori: i) 7 %; ii) un livello superiore al 7 %, se determinato dall'ente e specificato nelle disposizioni che disciplinano lo strumento; f) è soddisfatto uno dei requisiti di cui all', lettera c). 3.   Le condizioni cui rimanda il paragrafo 1, lettera b), sono le seguenti; a) gli altri strumenti soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e); b) gli altri strumenti sono collegati a uno strumento aggiuntivo di classe 1 o a uno strumento di classe 2 emesso tramite un soggetto incluso nell'ambito del consolidamento di gruppo a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 («strumento di riferimento»); c) lo strumento di riferimento risponde alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere c) e f), al momento dell'attribuzione dello strumento come remunerazione variabile; d) il valore dell'altro strumento è collegato a quello dello strumento di riferimento in modo tale che in nessun momento il primo sia superiore al secondo; e) le distribuzioni pagate a seguito del trasferimento della titolarità sull'altro strumento sono collegate a quelle dello strumento di riferimento in modo tale che in nessun momento il valore delle prime sia superiore a quello delle seconde; f) le disposizioni che disciplinano gli altri strumenti prevedono che, in caso di rimborso, anche anticipato, riacquisto o conversione dello strumento di riferimento nel corso del periodo di differimento o di mantenimento, essi siano collegati a uno strumento di riferimento equivalente e rispondente alle condizioni stabilite dal presente articolo, in modo da assicurare che il valore totale degli altri strumenti non aumenti. 4.   Le condizioni cui rimanda il paragrafo 1, lettera c), sono le seguenti; a) le autorità competenti hanno accertato, ai fini dell'articolo 127 della direttiva 2013/36/UE, che l'ente che emette lo strumento cui sono collegati gli altri strumenti è soggetto a vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità di vigilanza di un paese terzo equivalente a quella disciplinata dai principi fissati da detta direttiva e dai requisiti della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; b) gli altri strumenti soddisfano le condizioni cui rimanda il paragrafo 3, lettera a), e lettere da c) a f).
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