Art. 3
Condizioni relative agli strumenti di classe 2
In vigore dal 12 mar 2014
Condizioni relative agli strumenti di classe 2
Le categorie di strumenti di classe 2 soddisfano le condizioni seguenti:
a)
al momento dell'attribuzione degli strumenti come remunerazione variabile, la durata residua dello strumento è uguale o superiore alla somma dei periodi di differimento e dei periodi di mantenimento che si applicano alla remunerazione variabile in base all'attribuzione degli strumenti in questione;
b)
le disposizioni che disciplinano gli strumenti prevedono che, al verificarsi dell'evento attivatore, il valore nominale degli strumenti sia svalutato stabilmente o in via temporanea o che gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;
c)
l'evento attivatore di cui alla lettera b) si verifica quando il coefficiente del capitale primario di classe 1 dell'ente emittente, di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, scende al di sotto di uno dei seguenti valori:
i)
7 %;
ii)
un livello superiore al 7 %, se determinato dall'ente e specificato nelle disposizioni che disciplinano lo strumento;
d)
è soddisfatto uno dei requisiti di cui all', lettera c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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