Art. 3 · Condizioni relative agli strumenti di classe 2

Art. 3

Condizioni relative agli strumenti di classe 2

In vigore dal 12 mar 2014
Condizioni relative agli strumenti di classe 2 Le categorie di strumenti di classe 2 soddisfano le condizioni seguenti: a) al momento dell'attribuzione degli strumenti come remunerazione variabile, la durata residua dello strumento è uguale o superiore alla somma dei periodi di differimento e dei periodi di mantenimento che si applicano alla remunerazione variabile in base all'attribuzione degli strumenti in questione; b) le disposizioni che disciplinano gli strumenti prevedono che, al verificarsi dell'evento attivatore, il valore nominale degli strumenti sia svalutato stabilmente o in via temporanea o che gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1; c) l'evento attivatore di cui alla lettera b) si verifica quando il coefficiente del capitale primario di classe 1 dell'ente emittente, di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, scende al di sotto di uno dei seguenti valori: i) 7 %; ii) un livello superiore al 7 %, se determinato dall'ente e specificato nelle disposizioni che disciplinano lo strumento; d) è soddisfatto uno dei requisiti di cui all', lettera c).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:527:oj#art-3