Art. 2
Condizioni relative agli strumenti aggiuntivi di classe 1
In vigore dal 12 mar 2014
Condizioni relative agli strumenti aggiuntivi di classe 1
Le categorie di strumenti aggiuntivi di classe 1 soddisfano le condizioni seguenti:
a)
le disposizioni che disciplinano lo strumento specificano l'evento attivatore ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
l'evento attivatore di cui alla lettera a) si verifica quando il coefficiente del capitale primario di classe 1 dell'ente emittente, di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, scende al di sotto di uno dei seguenti valori:
i)
7 %;
ii)
un livello superiore al 7 %, se determinato dall'ente e specificato nelle disposizioni che disciplinano lo strumento;
c)
è soddisfatto uno dei requisiti seguenti:
i)
lo strumento è emesso al solo fine dell'attribuzione come remunerazione variabile e le disposizioni che lo disciplinano prevedono per le relative distribuzioni un tasso coerente con i corsi di mercato degli strumenti analoghi emessi dall'ente o da enti di natura, ampiezza, complessità e qualità creditizia comparabili, e comunque non superiore, al momento dell'attribuzione della remunerazione, di oltre 8 punti percentuali al tasso di variazione annuale medio per l'Unione pubblicato dalla Commissione (Eurostat) negli indici dei prezzi al consumo armonizzati previsti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (5). Se lo strumento è attribuito a un membro del personale la cui attività professionale si svolge prevalentemente al di fuori dell'Unione ed è denominato in una valuta di un paese terzo, l'ente può usare un analogo indice dei prezzi al consumo calcolato in modo indipendente per detto paese terzo;
ii)
al momento dell'attribuzione degli strumenti come remunerazione variabile, almeno il 60 % degli strumenti in emissione sono stati emessi a fini diversi dalla remunerazione variabile e non sono in possesso di nessuno dei soggetti seguenti, né di soggetti che presentino con essi un collegamento stretto:
—
l'ente o le sue filiazioni;
—
l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;
—
la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;
—
la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;
—
la società di partecipazione finanziaria mista e le sue filiazioni.
Storico versioni
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