Art. 1 · Categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile

Art. 1

Categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile

In vigore dal 12 mar 2014
Categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile 1.   Le seguenti categorie di strumenti soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto ii), della direttiva 2013/36/UE: a) categorie di strumenti aggiuntivi di classe 1 rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo 2 e all' e conformi all', paragrafo 9, e paragrafo 13, lettera c); b) categorie di strumenti di classe 2 rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo 2 e all' e conformi all'; c) categorie di strumenti (di seguito «altri strumenti») integralmente convertibili in strumenti di capitale primario di classe 1 o svalutabili, diversi dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, nei casi contemplati all' laddove tali categorie rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2 e siano conformi all'. 2.   Le categorie di strumenti di cui al paragrafo 1 soddisfano le condizioni seguenti: a) gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (seniority) dei diritti del possessore; b) se le disposizioni che lo disciplinano ne permettono la conversione, lo strumento è utilizzato ai fini dell'attribuzione della remunerazione variabile soltanto se il rapporto o fattore di conversione è fissato a un livello tale che il valore dello strumento in cui è convertito lo strumento inizialmente attribuito non sia superiore a quello che quest'ultimo aveva al momento dell'attribuzione come remunerazione variabile; c) le disposizioni che disciplinano gli strumenti convertibili utilizzati al solo fine della remunerazione variabile assicurano che il valore dello strumento in cui è convertito lo strumento inizialmente attribuito non sia superiore a quello di quest'ultimo al momento della conversione; d) le disposizioni che disciplinano lo strumento prevedono che le distribuzioni siano pagate al possessore dello strumento a cadenza almeno annuale; e) il prezzo dello strumento corrisponde al suo valore al momento dell'attribuzione, calcolato secondo il principio contabile applicabile; la valutazione tiene conto della qualità del credito dell'ente ed è soggetta a revisione indipendente; f) le disposizioni che disciplinano gli strumenti emessi al solo fine della remunerazione variabile impongono che, in caso di rimborso, anche anticipato, riacquisto o conversione dello strumento, ne sia effettuata la valutazione secondo il principio contabile applicabile.
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