Art. 3 · Limiti quantitativi sul numero e sull'entità dei portafogli ammissibili

Art. 3

Limiti quantitativi sul numero e sull'entità dei portafogli ammissibili

In vigore dal 12 mar 2014
Limiti quantitativi sul numero e sull'entità dei portafogli ammissibili 1.   Per rispettare il criterio di un numero limitato di portafogli minori di cui all'articolo 383, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il numero di tutte le operazioni non-IMM soggette al requisito patrimoniale per il rischio di CVA non supera il 15 % del numero totale di operazioni soggette al requisito patrimoniale per il rischio di CVA; b) l'entità di ogni insieme di attività soggette a compensazione non-IMM soggetto al requisito patrimoniale per il rischio di CVA non supera l'1 % dell'entità totale di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione soggetti al requisito patrimoniale per il rischio di CVA; c) l'entità totale di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione non-IMM soggetti al requisito patrimoniale per il rischio di CVA non supera il 10 % dell'entità totale di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione soggetti al requisito patrimoniale per il rischio di CVA. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), l'entità di un insieme di attività soggette a compensazione è pari all'esposizione in caso di default dell'insieme di attività soggette a compensazione calcolata utilizzando il metodo del valore di mercato di cui all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto degli effetti della compensazione, conformemente all'articolo 298 dello stesso regolamento, ma non degli effetti delle garanzie reali. 3.   Ai fini del paragrafo 1, l'ente calcola, per ciascun trimestre, la media aritmetica delle osservazioni almeno mensili dei rapporti tra i seguenti elementi: a) il numero di operazioni non-IMM rispetto al numero totale di operazioni; b) l'entità del più grande insieme di attività soggette a compensazione non-IMM rispetto all'entità totale di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione; e c) l'entità totale di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione non-IMM rispetto all'entità totale di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione. 4.   Quando il criterio di cui al paragrafo 1 non è soddisfatto in due calcoli consecutivi conformemente al paragrafo 3, l'ente utilizza il metodo standardizzato di cui all'articolo 384 del regolamento (UE) n. 575/2013 per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione non-IMM e ne informa le autorità competenti. 5.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 si applicano su base individuale, subconsolidata e consolidata, in funzione dell'ambito dell'autorizzazione ad usare il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 283 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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