Art. 1 · Determinazione della variabile proxy del differenziale appropriata

Art. 1

Determinazione della variabile proxy del differenziale appropriata

In vigore dal 12 mar 2014
Determinazione della variabile proxy del differenziale appropriata 1.   La variabile proxy del differenziale per una data controparte è considerata adeguata tenuto conto della classe di rating, del settore e della regione della controparte conformemente all'articolo 383, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la variabile proxy del differenziale è stata determinata tenendo conto di tutti gli attributi di classe di rating, settore e regione della controparte, come specificato alle lettere b), c) e d); b) l'attributo della classe di rating è stato determinato utilizzando una gerarchia predeterminata di fonti delle classi di rating interne ed esterne. Le classi di rating devono essere abbinate alle classi di merito di credito di cui all'articolo 384, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Quando sono disponibili molteplici classi di rating esterne l'abbinamento con le classi di merito di credito avviene secondo il metodo per le valutazioni molteplici del merito di credito di cui all'articolo 138 dello stesso regolamento; c) l'attributo del settore è stato determinato tenendo conto almeno delle seguenti categorie: i) settore pubblico; ii) settore finanziario; iii) altro; d) l'attributo della regione è stato determinato tenendo conto almeno delle seguenti categorie: i) Europa; ii) America settentrionale; iii) Asia; iv) resto del mondo; e) la variabile proxy del differenziale riflette in modo rappresentativo i differenziali disponibili sui credit default swaps e i differenziali di altri strumenti di rischio creditizio negoziati liquidi corrispondenti alla combinazione pertinente di categorie applicabili e che soddisfano i criteri di qualità dei dati di cui al paragrafo 3; f) l'adeguatezza della variabile proxy del differenziale è determinata con riferimento alla volatilità piuttosto che al livello del differenziale. 2.   Nel considerare gli attribuiti della classe di rating, del settore e della regione della controparte conformemente al paragrafo 1, la stima della variabile proxy del differenziale è considerata appropriata per l'amministrazione regionale o l'autorità locale sulla base del differenziale creditizio dell'emittente sovrano pertinente quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l'amministrazione regionale o l'autorità locale e l'emittente sovrano hanno la stessa classe di rating; b) l'amministrazione regionale o l'autorità locale non hanno classe di rating. 3.   Tutti gli elementi utilizzati per la determinazione della variabile proxy del differenziale si basano su dati affidabili osservati su un mercato liquido esistente tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quale definito all'articolo 338, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono disponibili dati sufficienti per generare variabili proxy del differenziale per tutte le scadenze pertinenti e per i periodi storici di cui all'articolo 383, paragrafo 5, dello stesso regolamento.
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