Art. 7
Informazioni concernenti la limitazione delle grandi esposizioni
In vigore dal 12 mar 2014
Informazioni concernenti la limitazione delle grandi esposizioni
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine hanno accertato che l'ente non ha rispettato i requisiti applicabili in materia di limiti alle grandi esposizioni e i requisiti stabiliti dalla parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013. Le informazioni da fornire spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l'adozione.
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