Art. 2 · Informazioni su base consolidata

Art. 2

Informazioni su base consolidata

In vigore dal 12 mar 2014
Informazioni su base consolidata Se l'impresa madre capogruppo dell'ente è stabilita nello stesso Stato membro in cui l'ente ha la sede centrale e l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ente è anche l'autorità di vigilanza su base consolidata, ove opportuno, ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, detta autorità competente fornisce le informazioni concernenti l'ente a livello consolidato e informa le autorità competenti degli Stati membri ospitanti che le informazioni sono fornite a tale livello.
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