Art. 17
Portata dello scambio di informazioni concernenti la tensione di liquidità
In vigore dal 12 mar 2014
Portata dello scambio di informazioni concernenti la tensione di liquidità
1. Se ritengono che si sia verificata o sia probabile che si verifichi una tensione di liquidità in relazione all'ente, le autorità competenti dello Stato membro d'origine ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro ospitante e forniscono le informazioni di cui al paragrafo 3.
2. Se ritengono che si sia verificata o sia probabile che si verifichi una tensione di liquidità in relazione ad una succursale stabilita nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine e forniscono le informazioni di cui al paragrafo 3.
3. Le autorità competenti forniscono le seguenti informazioni:
a)
la descrizione della situazione verificatasi, compresa la causa della situazione di tensione, l'impatto atteso della tensione di liquidità sull'ente e gli sviluppi relativi alle operazioni infragruppo;
b)
la spiegazione delle misure adottate o previste dalle autorità competenti o dall'ente, ivi compreso l'eventuale obbligo imposto all'ente dalle autorità competenti di attenuare la tensione di liquidità;
c)
i risultati delle valutazioni delle conseguenze sistemiche della tensione di liquidità;
d)
le più recenti informazioni quantitative disponibili concernenti la liquidità specificate all', paragrafo 1, lettere da c) a h).
Storico versioni
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