Art. 16 · Informazioni concernenti i prestatori di servizi transfrontalieri

Art. 16

Informazioni concernenti i prestatori di servizi transfrontalieri

In vigore dal 12 mar 2014
Informazioni concernenti i prestatori di servizi transfrontalieri Dopo aver ricevuto una richiesta di informazioni dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante in relazione all'ente che esercita la sua attività mediante prestazione di servizi nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono le seguenti informazioni: a) i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine hanno accertato che l'ente non ha rispettato la normativa nazionale o dell'Unione o i requisiti in materia di vigilanza prudenziale o di vigilanza della condotta degli enti sul mercato, ivi compresi i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva 2013/36/UE, accompagnati da una spiegazione delle misure di vigilanza adottate o previste per affrontare il mancato rispetto; b) il volume dei depositi ricevuti dai residenti dello Stato membro ospitante; c) il volume dei prestiti concessi ai residenti dello Stato membro ospitante; d) in relazione alle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2013/36/UE che l'ente ha notificato come attività che intende esercitare nello Stato membro ospitante tramite prestazione di servizi: i) sotto quale forma l'ente svolge le attività; ii) le attività più significative in termini di attività dell'ente nello Stato membro ospitante; iii) la conferma che l'ente svolge le attività indicate come attività principale nella notifica presentata ai sensi dell'articolo 39 della direttiva 2013/36/UE.
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