Art. 15 · Informazioni provenienti dalle autorità dello Stato membro ospitante

Art. 15

Informazioni provenienti dalle autorità dello Stato membro ospitante

In vigore dal 12 mar 2014
Informazioni provenienti dalle autorità dello Stato membro ospitante Fatte salve le disposizioni in materia di scambio di informazioni a seguito di ispezioni delle succursali ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dello Stato membro ospitante forniscono alle autorità competenti dello Stato membro d'origine le seguenti informazioni: a) la descrizione dei casi in cui le autorità competenti hanno accertato che l'ente non ha rispettato la normativa nazionale o dell'Unione o i requisiti in materia di vigilanza prudenziale o di vigilanza della condotta degli enti sul mercato, ivi compresi i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva 2013/36/UE, accompagnati da una spiegazione delle misure di vigilanza adottate o previste per affrontare il mancato rispetto; b) la descrizione dell'eventuale mancata osservanza delle condizioni alle quali sono esercitate, per ragioni di interesse generale, le attività della succursale nello Stato membro ospitante; c) l'indicazione del rischio sistemico posto dalla succursale o dalle sue attività nello Stato membro ospitante, ivi compresa l'eventuale valutazione dell'incidenza probabile della sospensione o della chiusura delle attività della succursale in relazione ai seguenti aspetti: i) la liquidità sistemica; ii) i sistemi di pagamento; iii) i sistemi di compensazione e regolamento; d) la quota di mercato della succursale, se supera il 2 % del mercato complessivo dello Stato membro ospitante in una delle seguenti categorie: i) depositi; ii) prestiti; e) eventuali ostacoli al trasferimento di contante e garanzie reali verso e dalla succursale.
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