Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 12 mar 2014
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento specifica le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine si forniscono reciprocamente ai sensi dell'articolo 50 della direttiva 2013/36/UE.
2. Esso fissa le norme in materia di informazioni da scambiare concernenti gli enti che operano, attraverso succursale o esercitando la libera prestazione di servizi, in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è ubicata la loro sede centrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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