Art. 6 · Inosservanza della prima data possibile di pagamento

Art. 6

Inosservanza della prima data possibile di pagamento

In vigore dal 11 mar 2014
Inosservanza della prima data possibile di pagamento Per quanto concerne il FEAGA, se gli Stati membri sono autorizzati a versare anticipi fino a un certo importo massimo anteriormente alla prima data possibile per l’esecuzione del pagamento fissata dalla normativa agricola settoriale, le spese che superano tale importo massimo sono considerate spese effettuate anteriormente alla prima data possibile. Tuttavia, in virtù delle eccezioni di cui all’, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali spese sono ammissibili al finanziamento unionale previa riduzione del 10 %.
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