Art. 32 · Importi e pagamenti degli aiuti collegati all’attuazione del programma «Frutta nelle scuole»

Art. 32

Importi e pagamenti degli aiuti collegati all’attuazione del programma «Frutta nelle scuole»

In vigore dal 11 mar 2014
Importi e pagamenti degli aiuti collegati all’attuazione del programma «Frutta nelle scuole» Per gli aiuti concessi per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini, di cui all’ del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione (25), il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio precedente il periodo di cui all’, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
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