Art. 28 · Restituzioni all’esportazione e scambi con i paesi terzi

Art. 28

Restituzioni all’esportazione e scambi con i paesi terzi

In vigore dal 11 mar 2014
Restituzioni all’esportazione e scambi con i paesi terzi 1.   Per gli importi relativi alle importazioni e le tasse all’esportazione, fissati in euro dal diritto dell’Unione relativo alla politica agricola comune ed applicabili dagli Stati membri in valuta nazionale, il tasso di conversione è esattamente uguale al tasso applicabile a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92. 2.   Per le restituzioni all’esportazione fissate in euro e per i prezzi e gli importi espressi in euro nella normativa agricola dell’Unione sugli scambi con i paesi terzi, il fatto generatore del tasso di cambio è l’accettazione della dichiarazione in dogana. 3.   Ai fini del calcolo del valore forfettario all’importazione degli ortofrutticoli di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (20), necessario per determinare il prezzo di entrata di cui all’articolo 137, paragrafo 1, dello stesso regolamento, il fatto generatore del tasso di cambio per i prezzi rappresentativi utilizzati per il calcolo di detto valore forfettario e dell’importo della riduzione di cui all’articolo 134, paragrafo 3, del citato regolamento è il giorno in cui sono rilevati i prezzi rappresentativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:907:oj#art-28