Art. 21 · Il fideiussore

Art. 21

Il fideiussore

In vigore dal 11 mar 2014
Il fideiussore 1.   Il fideiussore è ufficialmente residente o stabilito nell’Unione e, fatte salve le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi, è accettato dall’organismo competente dello Stato membro in cui è costituita la cauzione. Il fideiussore si obbliga mediante fideiussione scritta. 2.   La fideiussione scritta deve specificare quanto meno: a) l’obbligo o, nel caso di una cauzione cumulativa, il tipo o i tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento di una somma di denaro; b) l’importo massimo che il fideiussore si obbliga a pagare; c) l’impegno del fideiussore, in solido con la persona tenuta ad adempiere agli obblighi, a versare nei 30 giorni successivi alla domanda dell’organismo competente ed entro i limiti della fideiussione qualsiasi importo dovuto qualora la cauzione divenga incamerabile. 3.   Quando è stata presentata una cauzione cumulativa scritta, l’organismo competente stabilisce la procedura da seguire per destinare una parte o la totalità della cauzione cumulativa stessa a un determinato obbligo.
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